SULLA RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE E SULL’OBBLIGO DI TINTEGGIATURA ALLA FINE DELLA LOCAZIONE

Il deposito cauzionale, con la riconsegna delle chiavi e dell’appartamento deve essere riconsegnato all’inquilino. 

Tanto viene confermato sia dalla giurisprudenza di merito che di legittimità.

Con la conclusione della locazione e con la restituzione del bene il locatore non può trattenere il deposito cauzionale, salvo proporre un’apposita domanda giudiziale, con la quale richiedere  di trattenere in tutto o in parte il deposito cauzionale a copertura di specifici danni.

In assenza di un‘ apposita domanda giudiziale, il conduttore può esigerne la restituzione. 

Quanto, invece,  all’obbligo di tinteggiatura delle pareti, dobbiamo preliminarmente rilevare che in caso di espressa previsione contrattuale con obbligazione a carico di parte conduttrice la problematica sembrerebbe non sussistere, dovendo l’inquilino, in questo caso, farsi carico dell’imbiancatura. 

Anche se sul punto specifico, non possiamo non segnalare una recente sentenza della Cassazione Civile che ha dichiarato l’ illegittimità di detta clausola inserita nel contratto di locazione, Cassazione Civile  n. 29329/2019, rileva, infatti, la Suprema Corte che tale previsione attribuirebbe al locatore un indebito vantaggio in aggiunta al canone di locazione corrisposto. 

Tuttavia molte volte può  succedere  però, che il contratto di affitto non preveda nulla in merito all’obbligo di tinteggiatura dell’immobile.

Ebbene, proprio la legge – e in particolare l’articolo 1576 del Codice civile – pone a carico del conduttore solo le spese di piccola manutenzione determinate dall’uso quotidiano dell’immobile e non quelle che dipendono dalla vetustà o dal caso fortuito. 

Dunque, se le macchie sulle pareti sono state determinate dall’uso – ad esempio, dalla necessità di puntare dei chiodi sul muro per trattenere quadri o mensole – o dall’inquinamento proveniente dall’esterno, o ancora dall’umidità causata da una tubatura, allora la spesa dovrà ricadere sul locatore. Questi non potrà chiedere al conduttore di pagare l’imbianchino. 

Viceversa, se il muro dovesse essere stato rotto o sporcato da un uso non diligente dell’appartamento da parte del conduttore, sarà questi a dover ripristinare la pittura.