L’obbligazione del locatore di restituire al conduttore il deposito cauzionale dal medesimo corrisposto sorge al termine della locazione non appena avvenuto il rilascio dell’immobile locato, con la conseguenza che ove il locatore trattenga il deposito cauzionale senza proporre specifica domanda giudiziale per l’attribuzione in tutto o in parte dello stesso a copertura di specifici danni subiti, il conduttore può esigerne la restituzione, anche in via d’urgenza, per mezzo di ricorso per ingiunzione (decreto ingiuntivo).

