In tema di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo a canone concordato ciascuna delle parti puo’ assumere, tramite l’invio di lettera racc.a.r. almeno sei mesi prima della scadenza del termine biennale di proroga stabilito dalla legge l’iniziativa di rinnovare il contratto a diverse condizioni o di farne cessare gli effetti. In assenza di una di queste iniziative, il contrattio di locazione si rinnova tacitamente, alle medesime condizioni economiche.
La stessa frequenza biennale riguarda i successivi rinnovi, purche’ nessuna delle parti menzionate chieda di modificare l’accordo o di concludere il rapporto. (cassazione civile sezione III^ 12 giugno 2020 n. 11308.)