SULLA RICONSEGNA DELL’IMMOBILE LOCATO EX ART. 2 COMMA 1 LEGGE 431/98, 4 ANNI + 4 ANNI, ALLA SCADENZA NATURALE DEL CONTRATTO. UNA PROBLEMATICA SOLO APPARENTEMENTE SEMPLICE

Contrariamente a quello che molti inquilini, potrebbero pensare, con l’avvicinarsi della data che segna la fine del rapporto di locazione ex art. 2 comma 1 legge 431/98, la cosiddetta scadenza naturale del contratto, è sempre meglio comunicare per iscritto a parte locatrice, la propria intenzione di riconsegnare l’immobile. Tale comunicazione, andrebbe fatta nelle tempistiche contrattuali previste per la disdetta (trimestrale o semestrale) del contratto di locazione.

Molti inquilini, infatti, sarebbero portati a ritenere che alla scadenza naturale del contratto sarebbe sufficiente riconsegnare l’immobile con la restituzione delle chiavi. Ebbene, secondo la giurisprudenza di merito e di legittimità, invece, la questione risulterebbe un  po’ più complessa.

E’ la stessa Cassazione civile che indica che alla seconda scadenza naturale del contratto, invece, è necessario inviare la cosiddetta “rinuncia al rinnovo”, la quale, non è altro che la disdetta immotivata per impedire la rinnovazione tacita alle stesse condizioni per un ulteriore quadriennio del contratto di locazione (Cass. civ. 11808/2016). Certo la Suprema Corte non indica a pena di nullità l’invio di una “rinuncia al rinnovo” per iscritto, rilevando la validità anche di una comunicazione verbale, ma ad avviso di chi scrive, al fine di evitare problemi inerenti l’esistenza o meno della medesima comunicazione, la comunicazione per iscritto rimane comunque la forma più sicura.