Nell’ipotesi di condominio costituito da soli due appartamenti, seppure titolari di quote diseguali, ove si debba procedere all’approvazione di deliberazioni che – come quella di nomina dell’amministratore- richiedano comunque l’approvazione a maggioranza degli intervenuti, ex art. 1136, comma 2 c.c., la valida espressione della volontà assembleare suppone la partecipazione di entrambi i condominii e la decisione unanime non potendosi ricorrere al criterio maggioritario.
Cassazione civ. Sezione iv 30.07.2020 n. 16337.