Recesso del conduttore per gravi motivi

Il conduttore che recede dal contratto per GRAVI MOTIVI deve comunque dare il preavviso? 

Secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 6, legge 431/98, il conduttore può recedere in qualunque momento dal contratto qualora ricorrano gravi motivi, dando comunque, comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi. Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta a carico del recedente il pagamento del canone sino al sesto mese successivo alla data di comunicazione del recesso. (cfr Trib. Pordenone  22711/2022 n. 624).