Obbligazioni del locatore e termine entro il quale il conduttore può chiedere il dettaglio delle spese ex art. 9 legge 392/78. (cassazione civile sezione III 20.10.2021 n. 29193).
La disposizione dell’art. 9 della legge 392/78 impone al conduttore di pagare entro due mesi dalla richiesta gli oneri accessori.
Il termine di due mesi é anche l’arco temporale entro il quale il conduttore del bene locato può esercitare il diritto di chiedere l’indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione, nonché, di prendere visione dei documentim giustificativi.
Ne consegue che trascorsi i due mesi in assenza di tale richiesta da parte del conduttore questi deve intendersi automaticamente in mora nel pagamento degli oneri accessori in ragione del principio dies interpellat pro homine e non può quindi, sospendere, ridurre, ritardare o contestare il pagamento degli oneri accessori, adducendo che la richiesta del locatore non era accompagnata dall’indicazione delle spese e dei criteri di ripartizione.