Costituiscono vizi della casa locata idonei a fondare il diritto a ottenere la riduzione del canone per il periodo di parziale godimento dell’immobile ex artt. 1578 e 1581 c.c. i difetti gravi e non facilmente eliminabili, se non attraverso un’opera di risanamento comportante un sacrificio economico per il locatore.
Non determinano, invece, una riduzione del canone i guasti, che sono alterazioni transitorie e connaturali all’uso e al godimento del bene, eliminabili attraverso opere di semplice riparazione (in questo senso anche Tribunale di Benevento del 07.02.2020 n. 294).