La giurisprudenza sulla richiesta degli arretrati per aggiornamenti ISTAT non richiesti negli anni passati è granitica, statuendo la perdità del diritto del locatore e prevedendo l’aggiornamento solo dal momento della richiesta e per il futuro.
La richiesta da parte del locatore sia nelle locazioni commerciali che nelle locazioni abitative deve essere espressa annualmente (preferibilmente con raccomandata) non potendo pretendere gli aggiornamenti passati non richiesti, nonostante la presenza della clausola di aggiornamento automatico.
La richiesta di aggiornamento ISTAT infatti riguarda solo l’aggiornamento del canone di locazione per il futuro.
Quello che il locatore potrà nel caso richiedere sarà eventualmente l’incremento avuto nel corso degli anni ma non potrà di certo richiedere gli arretrati.
La Cassazione con le sentenze 27287/2021 e 30817/2023 precisa che è contario all’art. 32 della legge 392/78 sia la clausola che preveda un aggiornamento automatico che una richiesta successiva riferita ad anni diversi da quello immediatamente precedente. Pertanto anche in presenza di una clausola di “automatismo” , il locatore è comunque tenuto a formulare la richiesta annuale specifica.

