In tema di ripartizione delle spese condominiali le attribuzioni dell’assemblea non comprendono il potere di introdurre criteri di riparto differenti da quelli previsti ex lege, ne deriva che la deliberazione che stabilisca a maggioranza di modificare, in astratto e pro futuro, i criteri legali è affetta da nullità per difetto assoluto di attribuzioni dell’assemblea (artt. 1123, 1135 e 1418 codice civile).
