Importante sentenza del Tribunale Civile di Milano la numero 7350/2023 che risponde anche ai numerosi quesiti posti dai nostri associati.
Il Tribunale chiarisce che “il proprietario di un immobile in affitto non può pretendere la restituzione del bene in perfetto stato e di conseguenza alla scadenza del contratto l’inquilino non è tenuto a ripristinare le condizioni originarie del bene stesso. A tal proposito è necessario considerare quanto previsto dall’articolo 1590 c.c. in materia di restituzione dell’immobile locato: ” Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto, in mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione. Il conduttore, tuttavia, non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà.”
L’inquilino pertanto non è tenuto a ripristinare lo stato locativo dell’immobile nelle condizioni in cui l’aveva ricevuto, perchè il ripristino tende ad assicurare al locatore il vantaggio, non consentito dalla legge, di non sopportare l’onere economico delle spese di deterioramento della cosa determinato dall’uso normale della stessa, che è già compensato con il canpone di locazione.
La sentenza ha poi ricordato che rientrano nella normalità i fori dei tasselli nei muri nonchè la presenza sulle pareti di impronte di mobili e quadri connesse alla mancata tinteggiatura.