Accade molto spesso, purtroppo, che alla fine del rapporto di locazione parte locatrice si rifiuti di restituire il deposito cauzionale adducendo le più svariate motivazioni più o meno giustificate.
Ricordiamo che alla fine del rapporto di locazione, salvo che non si sia verificata morosità nel pagamento dei canoni di locazione, ovvero, gravi danni all’immobile, il deposito cauzionale deve essere sempre restituito ex art. 11 L. 392/78 e non può essere unilateralmente trattenuto e/o compensato, da parte locatrice, adducendo presunti danni indimostrati, ovvero, futuribili conguagli su spese condominiali.
Per pacifica giurisprudenza sia di merito che di legittimità trattenere il deposito cauzionale, in assenza di un’ azione giudiziaria che ne possa giustificare la mancata restituzione, rappresenta sempre un arbitrio.
Rimane, pertanto, la possibilità di parte conduttrice di richiedere la restituzione del deposito cauzionale giudizialmente attraverso deposito avanti Tribunale Civile di ricorso per ingiunzione ex art. 633 e seguenti c.p.c. (decreto ingiuntivo).