Chiariamo e ribadiamo che al termine della locazione con la riconsegna dell’ immobile e la restituzione delle chiavi il locatore dovrà sempre restituire il deposito cauzionale.
Questo non potrà essere trattenuto in ragione di parziali o totali compensazioni per eventuali oneri e/o canoni non corrisposti, ovvero, per lamentati danni indimostrati.
Tali domande infatti, per costante giurisprudenza di merito, potranno avere un loro fondamento e trovare accoglimento, solo attraverso il radicamento di una vera e propria domanda giudiziale da parte del locatore, in difetto della quale, il deposito cauzionale, dovrà essere sempre restituito all’ inquilino.
(cfr. Cassazione civile sezione terza, n. 18069 del 05 luglio 2019).