In seguito alle numerose richieste di chiarimento pervenute sulla problematica come sopra specificata dobbiamo precisare che il locatore ex art. 1575 c.c. é obbligato a:
1) a consegnare la cosa locata in buono stato di manutenzione;
2) mantenerla in stato da servire all’uso convenuto;
3) garantire il pacifico godimento durante la locazione.
E’ evidente pertanto che il proprietario/locatore di un appartamento durante la locazione non può esimersi dall’eseguire interventi di manutenzione straordinaria sul bene, al fine di assicurare l’idoneità abitativa dell’immobile.
Deve, pertanto, provvedere al ripristino dell’impianto di riscaldamento se non funzionante, ovvero, eseguire le opere necessarie ad impedire ammaloramenti o muffa all’interno dell’appartamento.
Tali mobblighi derivano espressamente dall’articolo 1575 del codice civile.
Qualora il locatore rifiutasse di provvedere ai propri obblighi, trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive, parte conduttrice, ex art. 1460 c.c. avrebbe il diritto di ridurre proporzionalmente il versamento del canone di locazione originariamente pattuito .
Tanto trova riscontro sia nella giurisprudenza di merito del tribunale di milano con la sentenza n. 8258 del 12 ottobre 2021 che della suprema corte con la sentenza n. 16918 del 2019.
Attenzione però il canone può essere ridotto proporzionalmente rispetto al ridotto godimento del bene ma non può essere sospeso completamente.