In questo momento storico con gli inquilini sottoposti a richieste economiche sempre più pressanti per spese ed oneri accessori ricordiamo, ex art. 9 legge 392/78, che il pagamento da parte dell’inquilino deve avvenire entro due mesi dalla richiesta.
Tuttavia prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere la determinazione specifica delle spese con la precisazione dei criteri di ripartizione adottati.
Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate.
Ricordiamo infine che il mancato pagamento nel termine previsto, ex art. 5 legge 392/78, costituisce motivo di risoluzione del contratto e può portare allo sfratto per morosità dell’inquilino a condizione che l’importo non pagato superi quello di due mensilità del canone di locazione.